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Quest’anno, l’Agenzia delle Entrate in occasione delle prossime dichiarazioni dei redditi 2011, ha reso disponibili online i software di compilazione.

Si tratta dei modelli dichiarativi Unicoweb, Uniconline persone fisiche e IRAP 2011, con gli applicativi di controllo su errori, anomalie e incongruenze tra i dati inseriti nei modelli Unico, 730, IRAP e Scelte, con le indicazioni fornite dall’Agenzia.

E’ Online anche il prodotto Scelte 2011 per i contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi: esso serve per esercitare la scelta per la donazione del 5 e 8 per mille.

Unicoweb è accessibile direttamente online e non necessita di essere scaricato o installato.

Uniconline è invece un software utile ai contribuenti soggetti agli Studi di settore, con redditi da partecipazione o che devono presentare il modello IVA.

Per accedere ai servizi online dell’Agenzia delle Entrate è necessario disporre dell’apposito PIN, che è possibile richiedere direttamente sul sito web. Una parte del codice verrà rilasciato in fase di richiesta, mentre una seconda parte verrà spedita a casa entro 15 giorni dalla richiesta.

Una volta fatto l’accesso, il sistema guiderà il contribuente passo passo nella compilazione, segnalando appunto anche le anomalie, e calcolando infine l’imposta dovuta.

La dichiarazione, poi, può essere stampata, inviata telematicamente all’Amministrazione e andando all’F24 web si può procedere anche al pagamento delle imposte.

Relativamente alla circolare n. 20/E/2011 diffusa dall’Agenzia delle Entrate, troviamo le spiegazioni e le novità inerenti le spese sanitarie, di istruzione, sportive e di ristrutturazione edilizia in ordine alla loro deducibilità e detraibilità; particolare attenzione va anche agli interessi passivi dei mutui, sia nelle ipotesi di accollo sia nell’acquisto della nuda proprietà.

Il documento di prassi, chiarisce che gli interessi passivi sul mutuo, stipulato originariamente da entrambi i coniugi per l’acquisto della prima casa (abitazione principale), possono essere detratti per intero (nella misura del 19% e per un importo non superiore a 4.000 euro) dal coniuge che – a seguito di separazione consensuale – ha acquisito la proprietà dell’intero immobile e si è accollato le relative rate del mutuo. Possibilità che viene data anche nel caso in cui il mutuo risulti ancora cointestato presso l’istituto di credito, a patto che ci sia un atto pubblico o una scrittura privata autenticata che dimostri che l’intero onere è sostenuto dal coniuge diventato unico proprietario.
Poi ancora…, il nudo proprietario che ha stipulato un mutuo per acquistare la proprietà assoluta di un immobile concesso in usufrutto al figlio può detrarre, nella misura del 19%, tutti gli interessi pagati con riferimento all’intero valore dell’immobile.

Spese sanitarie
Tra queste rientra: la psicoterapia, anche senza prescrizione; non vi rientra, invece, l’acquisto della piscina utilizzata a fini terapeutici. In sostanza, possono essere detratte le spese che riguardano il trattamento sanitario, ma non la realizzazione o l’acquisto delle strutture nelle quali il trattamento può essere svolto.
Per i contribuenti disabili, sono detraibili anche le spese sostenute all’estero per l’acquisto di veicoli: valgono poi le stesse regole e limiti applicabili alle spese effettuate in Italia.

Spese di istruzione
La detrazione è del 19% anche per le spese sostenute per l’iscrizione ai conservatori di musica e agli Istituti musicali pareggiati.

Spese sportive
Le spese sostenute per l’iscrizione annuale o l’abbonamento ad associazioni sportive, palestre convenzionate con i Comuni, per ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, sono detraibili nella misura del 19%. Le spese devono essere certificate (da bollettino bancario/postale oppure da fattura o ricevuta rilasciata dalle strutture) nonchè in presenza di pagamenti effettuati direttamente nei confronti dei Comuni con i quali le strutture sportive hanno stipulato apposite convenzioni.

Spese di ristrutturazione
I contribuenti che installano addolcitori di acqua domestici possono usufruire della detrazione IRPEF del 36% e dell’IVA ridotta al 10% se l’installazione dell’apparecchio comporta modifiche strutturali che comprendono opere di manutenzione straordinaria dell’abitazione e/o degli impianti.
Inoltre, in caso di immobile ristrutturato dal de cuius e concesso dall’erede a terzi in comodato gratuito, l’erede perde la diretta ed immediata disponibilità del bene e non può continuare a beneficiare delle residue quote di detrazione per le spese di ristrutturazione sostenute dal de cuius.

Spese per la riqualificazione energetica
In presenza di lavori che proseguono per più periodi d’imposta, ai fini dell’individuazione del corretto periodo di sostenimento della spesa da portare in detrazione, la data di riferimento è (per le persone fisiche in generale) quella in cui il contribuente ha sostenuto la spesa, (per chi esercita attività d’impresa) quella di ultimazione dei lavori.

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