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Un lavoratore che era stato licenziato per giustificato motivo oggettivo e si è rivolto giustamente al Tribunale di Milano per dimostrare l’illegittimo. Ebbene i giudici gli hanno dato ragione, ma non è riuscito ad ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro, ma semplicemente un risarcimento in denaro.

Per la prima volta dunque, il Tribunale di Milano con ordinanza del 28 novembre 2012 applica le modifiche all’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori apportate dalla recente Riforma Fornero.

Vediamo allora nello specifico cosa prevede la Riforma.

Essa prevede con il Comma 42 articolo 1, legge 92/2012 che i giudici possano scegliere la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro solo nel caso in cui venga accertata “la manifesta insussistenza del fatto posto alla base del licenziamento”.

Non esiste più dunque, una reintegrazione automatica per ogni licenziamento invalido, ma un’indennità risarcitoria in favore del lavoratore quantificabile tra le 12 e le 24 mensilità.

La Riforma, subentrata all’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, offre al giudice la facoltà di imporre un risarcimento economico in caso di illegittimità del licenziamento per motivi economici e, in un numero più limitato di casi, anche disciplinari.
Resta invece obbligatorio il reintegro per i licenziamenti discriminatori o ritorsivi.

In questo caso, il licenziamento del dipendente era dovuto alla cessazione dell’appalto al quale egli era addetto, ma il datore di lavoro, nonostante avesse la possibilità di reimpiegarlo in altre mansioni, non lo ha fatto e ha scelto di licenziarlo.

Negli anni precedenti, invece, egli sarebbe stato reintegrato, la colpa è dunque della riforma Fornero.

Indennizzo o reintegro?

Nel caso in cui il licenziamento sia qualificato come discriminatorio o ritorsivo, o nel caso in cui vi sia una manifesta insussistenza dei motivi che stanno alla base del licenziamento, il dipendente ha diritto al reintegro nel posto di lavoro.

Negli altri casi, è previsto un risarcimento in denaro da parte di aziende o datori di lavoro.

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