Spread the love


Dal 18 giugno 2013, entra in vigore la riforma del condominio. La legge n. 220/2012 rivoluziona dunque i rapporti che legano gli amministratori e i condomini. Grazie infatti alla nuova riforma, oltre 50 milioni di cittadini che vivono in condominio, otterranno maggiori diritti nei confronti dell’amministratore, beneficiando anche di una maggiore supervisione finanziaria.

L’Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari (Anaci), su dichiarazione dello stesso presidente, Pietro Membri, si è detta molto soddisfatta dalle modifiche apportate dalla riforma. Diverse le novità in materia di riscaldamento centralizzato o inerenti la gestione di un conto corrente intestato al condominio.

Come del resto, numerose, sono le correzioni che introducono importanti innovazioni, come quelle concernenti il profilo dell’amministratore, il cui “statuto” cambia completamente o quelle riguardanti il quorum assembleare.

Di seguito, si riporta un quadro di sintesi delle tematiche più dibattute.

ASSEMBLEA
– La convocazione è ammessa anche a mezzo di posta elettronica certificata o fax. Relativamente alle maggioranze, è valida la prima convocazione se partecipano i 2/3 del condominio (667 millesimi). In seconda convocazione basta un 1/3 ovvero (334 millesimi). Per la validità delle delibere in prima convocazione occorre la maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno 500 millesimi; mentre in seconda convocazione almeno 334 millesimi.
E’ necessaria inoltre, la maggioranza degli intervenuti per l’installazione dell’antenna centralizzata e satellitare; il superamento delle barriere architettoniche; il contenimento del consumo energetico; l’installazione impianti di produzione energia solare, eolica o comunque rinnovabile; l’adozione sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore; l’installazione di impianti di videosorveglianza.

DELEGHE
– Se i condomini sono più di 20, non si può rappresentare più di 1/5 dei condomini e del valore proporzionale; l’amministratore non può ricevere mai deleghe; se invece i condomini sono più di 60, si può delegare un rappresentante per ogni singolo condominio.

CONTO CORRENTE
– E’ obbligatorio intestarlo al condominio e il relativo estratto conto è liberamente consultabile dai condomini;

PAGAMENTI
– I creditori possono richiedere all’amministratore l’elenco dei condomini morosi e possono agire a danno dei condomini in regola solo dopo aver escusso gli altri. L’amministratore deve recuperare tali somme entro sei mesi dalla data di chiusura del rendiconto.

ARCHIVIO
– La documentazione deve essere conservata per almeno 10 anni.

IMPIANTI TV E PRODUZIONE DI ENERGIE RINNOVABILI
– L’installazione deve essere comunicata all’amministratore (con la specifica delle modalità esecutive) e l’assemblea che può vincolare le modalità di esecuzione o richiedere anche un deposito cauzionale.

MULTA
– Scatta per violazione del regolamento una multa fino a 200 euro e, in caso di recidiva, fino a 800 euro.

LAVORI STRAORDINARI
– E’ obbligatorio costituire un fondo di importo equivalente alla spesa per i lavori da eseguire.

MILLESIMI
– Per la rettifica e modifica è richiesta la maggioranza degli intervenuti e almeno 500 millesimi in caso di errore o alterazione superiore ad un quinto del valore dell’unità immobiliare.

PARTI COMUNI
– La modifica della destinazione d’uso può essere approvata con 4/5 dei condomini e 4/5 del valore millesimale. E’ impedita se ne pregiudica la stabilità, la sicurezza o il decoro architettonico.

OBBLIGO di TENUTA di QUATTRO REGISTRI
– Anche informatizzati: Anagrafico condominiale, di nomina e revoca dell’amministratore, classico dei verbali assemblee, analitico per la contabilità.

RISCALDAMENTO
– Il distacco è consentito se non comporta problemi di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri.

SITO WEB DEL CONDOMINIO
– L’attivazione è facoltativa su delibera dell’assemblea e a spese a carico della proprietà.

ANIMALI
– Non può essere negata ai condomini la presenza di animali domestici nel condomino.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.