Spread the love

massimo bossetti

A tre mesi dal verdetto la corte presieduta da Alessandra Bertoja ha messo nero su bianco i motivi che hanno portato al riconoscimento della colpevolezza di Massimo Bossetti nella morte di Yara Gambirasio.

Assolto invece “perché il fatto non sussiste” dall’accusa di calunnia nei confronti di un ex collega su cui aveva puntato il dito. Una mancata imputazione che gli è valsa un mini sconto di pena: l’accusa aveva chiesto per l’imputato anche l’isolamento diurno per sei mesi.

Nelle 158 pagine di motivazioni della sentenza i magistrati definiscono il massacro della ginnasta “di inaudita gravità”.

I legali di parte civile, avevano chiesto un risarcimento danni di 3 milioni e 200 mila euro, per introdurre nella discussione il “movente sessuale”.

“Le lettere che Bossetti ha inviato a una detenuta sono indicative dei suoi gusti sessuali, in linea con le ricerche trovate nel computer della famiglia: in entrambi si parla infatti di dettagli intimi simili. Bossetti è un mentitore seriale, la cui memoria va e viene a seconda della sua convenienza” aveva detto il legale.

Yara fu aggredita e ferita per poi morire di freddo nel campo di Chignolo d’Isola dove fu ritrovata tre mesi dopo la sua scomparsa il 26 novembre 2010. La crudeltà inferta alla vittima, per i magistrati, “disvela l’animo malvagio” dell’imputato. “Le sevizie in termini oggettivi e prevalentemente fisici la crudeltà in termini soggettivi e morali di appagamento dell’istinto di arrecare dolore e di assenza di sentimenti di compassione e pietà”.

Secondo i giudici Bossetti “non ha agito in modo incontrollato, sferrando una pluralità di fendenti, ma ha operato sul corpo della vittima … per un apprezzabile lasso temporale, girandolo, alzando i vestiti e tracciando, mentre la ragazza era ancora in vita, dei tagli lineari e in parte simmetrici, in alcuni casi superficiali, in altri casi in distretti non vitali e, dunque, idonea a causare sanguinamento e dolore ma non l’immediato decesso. Dopodiché – scrivono ancora i giudici – ha lasciato la vittima ad agonizzare in un campo isolato e dove non è stata trovata che mesi dopo”.

“Yara aveva il reggiseno slacciato e gli slip tagliati e sul computer dell’imputato sono state rintracciate tracce di ricerche a carattere pedopornografico – si legge ancora nelle motivazioni – tra cui alcune sicuramente riconducibili a lui“. “Il fatto che sul cadavere, il cui stato di conservazione era oltretutto gravemente compromesso, non siano state rinvenute tracce di violenza consumata, del resto, non vale a escludere il movente sessuale in senso lato, testimoniato dagli interventi sul reggiseno e sugli slip e dalla ripetuta applicazione di un tagliente in diversi distretti corporei in modo da fare sanguinare la vittima mantenendola viva”.

Per i giudici è infine, “assolutamente affidabile” il profilo genetico nucleare di Ignoto 1, che le indagini hanno stabilito essere Massimo Bossetti, in quanto “caratterizzato per un elevato numero di marcatori Str e verificato mediante una pluralità di analisi eseguite nel rispetto dei parametri elaborati dalla comunità scientifica internazionale”.

“È la presenza del profilo genetico dell’imputato – scrive ancora la Corte – a provare la sua colpevolezza: tale dato, privo di qualsiasi ambiguità e insuscettibile di lettura alternativa, non è smentito né posto in dubbio da acquisizioni probatorie di segno opposto ed anzi è indirettamente confermato da elementi ulteriori, di valore meramente indiziante, compatibili con tale dato e tra loro”.

I tabulati telefoni e le particelle di calce
“Il rinvenimento del profilo genetico di Bossetti e la sua collocazione provano che egli è l’autore dell’omicidio; dai tabulati telefonici si ricava che la sera del fatto” – il 26 novembre 2010 – “non era altrove; dalle intercettazioni di conversazioni tra presenti che egli quella sera rientrò a casa più tardi del solito e che neppure nell’immediato, non solo a quattro anni di distanza, disse alla moglie cosa avesse fatto e dove fosse stato”. Non solo, scrivono i giudici: “la sua attività professionale spiega l’inusuale concentrazione sul cadavere di particelle di calce e di sferette di metallo (presenti sul corpo della vittima, ndr) frutto di lavorazioni a caldo o localmente a caldo, di cui solo indumenti e mezzi di lavoratori del settore siderurgico e del settore edilizio possono essere contaminati”.

“È vero che la dinamica del fatto resta in gran parte oscura, ma ciò non scalfisce il dato probante rappresentato dal rinvenimento del Dna su slip e pantaloni” argomentano i giudici. “La collocazione del profilo genetico” di Bossetti sugli indumenti della 13enne “prova non solo che l’imputato e la vittima sono entrati in contatto ma che lui è l’autore dell’omicidio e, a fronte di tale dato, le residue incertezze su dove si sono incontrati, su come la vittima sia stata indotta a salire sul suo mezzo o su quale sia stata la successione dei colpi non rilevano”.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.