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La Consulta ha dichiarato incostituzionale il divieto di Fecondazione eterologa. La Corte Costituzionale ha dichiarato pertanto, l’illegittimità della norma che regola la legge 40, la quale vieta il ricorso ad un donatore esterno di ovuli o spermatozoi nei casi di infertilità assoluta.

Dopo aver affrontato la questione della conservazione degli embrioni, della diagnosi preimpianto e del numero di embrioni da impiantare nell’utero materno, la Corte si è espressa per la seconda volta, sulla legittimità costituzionale di quella che è stata definita, dagli avvocati difensori delle coppie che hanno fatto ricorso, come la norma ‘simbolo’ della legge 40, cioè il divieto di fecondazione eterologa.

I giudici hanno accolto i ricorsi presentati presso i tribunali di Milano, Firenze e Catania, le cui motivazioni, saranno depositate entro un mese.

Viene definito pertanto, incostituzionale, anche l’art. 12 comma 1 riguardante le sanzioni, il quale recita che: “Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro”.

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