Bonus di 80 euro anche a cassintegrati, disoccupati con indennità e lavoratori in mobilità

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In una circolare che è stata pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate viene annunciato che “anche i cassintegrati, i disoccupati che percepiscono l’indennità e i lavoratori in mobilità riceveranno gli 80 euro”.

Inoltre viene precisato che le “somme percepite come incremento della produttività, tassate al 10%, non concorreranno ai fini del bonus“.

La seconda circolare diffusa dal Fisco sul bonus di 80 euro stabilisce che tale importo, emanato dal decreto Irpef, deve essere erogato anche ai lavoratori che percepiscono indennità di disoccupazione, che sono in cassa integrazione o in mobilità.

Diritto al bonus, che diviene “automatico”, perché le somme percepite non sono altro che dei proventi conseguiti in sostituzione di un reddito da lavoro dipendente, e pertanto assimilabili alla stessa categoria di quelli sostituiti.

Ecco però, che il salario di produttività, i redditi soggetti all’imposta sostitutiva, non vi rientrano nel calcolo della soglia di reddito di 26mila euro, che fa infatti perdere il diritto al bonus.

Nell’anno 2014 la soglia di retribuzione produttiva individuale su cui calcolare tale agevolazione fiscale non può superare i 3mila euro lordi. Cifra che non contribuisce al raggiungimento della soglia di 26mila euro di reddito complessivo.

Inoltre, il reddito di lavoro dipendente assoggettato a imposta sostitutiva, deve essere sommato ai redditi tassati in via ordinaria per accertare la “capienza” dell’imposta lorda, calcolata sui redditi da lavoro rispetto anche alle detrazioni da lavoro spettanti.

Infine, tale credito va anche agli eredi dei lavoratori che sono deceduti nel 2014, in rapporto al loro periodo di lavoro. Il bonus sarà pertanto calcolato nella dichiarazione dei redditi del lavoratore deceduto presentata da uno degli eredi.

Il calcolo del bonus, la successiva ripartizione potrà avvenire prendendo in considerazione il numero dei giorni lavorati in ciascun periodo di paga.

Coloro invece che hanno lavorato solo per una parte dell’anno, spetterà al datore di lavoro calcolare il credito sulla base del periodo lavorato.

Detta circolare stabilisce inoltre che, bisogna verificare il limite di 26mila euro, oltre il quale il lavoratore non ha più diritto al “Bonus fiscale”.

Il bonus spetta anche ai lavoratori “non residenti” in Italia se il reddito percepito vale ai fini imponibili per il fisco italiano. Non spetta, pertanto, se le tasse non si pagano in Italia.

Alla luce di tale circolare, viene però da sottolineare che i disoccupati di lunga data, i collaboratori continuativi ed occasionali, gli esodati, le fasce più deboli, sono esclusi da tale beneficio.

Giovanna Manna

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