La commissione Giustizia alla Camera ha approvato ieri il testo sul doppio cognome, provvedimento che lunedì arriverà in Aula per la discussione finale.

Con tale legge, un figlio potrà avere o il cognome paterno o quello materno o anche entrambi, secondo quanto decideranno i genitori.

Ma qualora l’accordo non ci dovesse essere, il figlio avrà il cognome di tutti e due i genitori in ordine alfabetico. Legge applicabile ai nuovi nati, mentre per tutti gli altri, ci sarà la facoltà, una volta diventati maggiorenni, di poter decidere se aggiungere o meno il cognome materno a quello attuale: basterà fare una semplice dichiarazione all’ufficiale di stato civile.

Eccezione fatta per coloro che sono nati fuori dal matrimonio, in quanto non potranno prendere il cognome del genitore che non li ha riconosciuti. Ma in caso di riconoscimento tardivo da parte di un genitore, il cognome si aggiungerà solo se vi è il consenso dell’altro genitore e dello stesso minore se quattordicenne.

Il testo approvato, prevede inoltre, che tale norma venga applicata anche per i figli adottivi. In tal caso, il cognome (uno soltanto) è da anteporre a quello originario ed è deciso concordemente dai coniugi, ma se manca l’accordo si segue allora l’ordine alfabetico.

E per quanto riguarda coloro che hanno già un doppio cognome si dovrà decidere su quale tenere.

La legge entrerà in vigore tra un anno.

Trasmissibilità del cognome. Chi ha il doppio cognome può trasmetterne al figlio soltanto uno, a sua scelta.
Cognome del maggiorenne. Il maggiorenne che ha il solo cognome paterno o materno, con una semplice dichiarazione all’ufficiale di stato civile, può aggiungere il cognome dell’altro genitore. Se però nato fuori del matrimonio, non può prendere il cognome del genitore che non l’ha riconosciuto.

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