Jobs Act, addio all’art. 18, arriva il ‘Contratto a tutele crescenti’

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Da venerdì scorso, è in vigore il ‘Contratto a tutele crescenti‘, istituito con il decreto della Jobs Act.

D’ora in poi, infatti, chi verrà assunto a tempo indeterminato da un’azienda con più di 16 lavoratori non avrà più tutele, che una volta erano previste dall’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.

Il Contratto a tutele crescenti, prevede, infatti, un’assunzione a tempo indeterminato, ma attenzione.

I nuovi contratti secondo la disciplina dell’articolo 18 per i licenziamenti senza giusta causa, individuali e collettivi, prevede il reintegro solo nei casi di licenziamenti discriminatori e nulli, intimati in forma orale.

Per i licenziamenti disciplinari, invece, la reintegrazione solo per quella in cui viene accertata “l’insussistenza del fatto materiale contestato”.

In tutti gli altri casi, invece, in presenza di licenziamenti ingiustificati, viene introdotto un risarcimento legato all’anzianità di servizio del lavoratore, che sarà pari a 2 mensilità per ogni anno di anzianità, con un minimo di 4 ed un massimo di 24 mesi (da 2 a 6 mensilità per le piccole imprese).

Prevista, inoltre, una conciliazione facoltativa incentivata con cui l’impresa offre una somma esente da imposizione fiscale e contributiva pari ad 1 mese per ogni anno di servizio, non inferiore a 2, e un massimo di 18 mensilità, che una volta accolta, il lavoratore dovrà rinunciare alla causa.

Ma l’indennizzo monetario sarà riservato ai licenziamenti collettivi nel caso in cui sia violata la legge che prevede un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità.

Ma non è tutto. Con il nuovo decreto legge, entra in vigore anche il Naspi, il nuovo assegno di disoccupazione per tutti i lavoratori che abbiano perso l’impiego e che hanno accumulato almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni di lavoro, e 18 giornate effettive di lavoro negli ultimi 12 mesi.

La base retributiva, calcolata sugli ultimi 4 anni di impiego, anche se non continuativo, in relazione alle settimane contributive e al coefficiente 4.33.

La durata della prestazione, infine, è pari ad un numero di settimane corrispondente alla metà delle settimane contributive degli ultimi 4 anni di lavoro mentre l’indennità ha un tetto massimo di 1.300 euro con un decalage del 3% al mese dal 4^ mese in poi.

Il lavoratore in Naspi non può, tra l’altro, rifiutare iniziative di riqualificazione professionale pena la perdita dell’indennità.

Alla sua scadenza, se il lavoratore non trova impiego viene introdotto, in via sperimentale, per quest’anno, all’Asdi, assegno di disoccupazione pari al 75% dell’indennità Naspi per un periodo di 6 mesi erogato fino ad esaurimento dei 300 milioni del fondo.

Giovanna Manna

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