Si conclude l’iter previsto dall’articolo 8, comma 2, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, con cui sono disciplinate le modalità attraverso le quali i lavoratori dipendenti possono vedersi riconosciute retribuzione e contribuzione figurativa, nel caso in cui il medico del servizio trasfusionale certifichi la non idoneità alla donazione.
Anche chi, volendo infatti donare il proprio sangue (o emocomponenti), risulti non idoneo avrà diritto alla retribuzione che spetta a chi effettivamente effettua il prelievo.
A stabilirlo un decreto interministeriale firmato dal ministro della Salute Lorenzin, per il quale sono stati stanziati 406mila euro all’anno.
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