Anche il convivente di persona disabile potrà occuparsi d’ora in poi, dell’ assistenza in favore del partner malato o invalido. Ad usufruirne – al pari dei coniugi e dei parenti fino al secondo grado – dei tre giorni di permesso mensile retribuito, coperto da contribuzione figurativa previsti dalla legge 104 del 1992.
A deciderlo la Consulta con la sentenza 213 depositata venerdì 23 settembre – camera di consiglio del cinque luglio – che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge 104 del 1992, e successive modifiche del 2010, nella parte in cui «non include il convivente» tra i «soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l’assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado».
I giudici della Consulta hanno ritenuto che le questioni sollevate dal giudice del lavoro di Livorno relativamente ad una causa intrapresa da una dipendente dell’Asl, il cui compagno è affetto da morbo di Parkinson, erano fondate.