Dal 23 dicembre 2016 scatta per gli italiani il libero accesso agli atti della pubblica amministrazione anche se riguardano diritti di altri privati, come ad esempio la richiesta di licenza edilizia di un vicino, la partecipazione a un bando di gara di un candidato a un posto pubblico, il curriculum di un collega di lavoro che ha ottenuto un avanzamento in carriera, ecc..
La tutela della privacy diventa l’eccezione, garantita solo per particolari esigenze di produzione, di segreto di Stato e di economia nazionale. La regola generale diventa il libero accesso a tutte le informazioni, anche per semplice curiosità e non necessariamente se c’è un interesse specifico da dimostrare.
Una vera e propria svolta nella trasparenza, determinata dall’approvazione, nella scorsa primavera, del decreto legislativo [1] sul cosiddetto FOIA, ossia Freedom Of Information Act (legge sulla libertà di informazione).
Ogni cittadino avrà libero accesso ai documenti pubblici. Ad esempio: «A che punto è la mia richiesta di visita specialistica in ospedale? Quanto ha speso quel politico in cene e viaggi? A che punto sono i lavori di ristrutturazione del parco pubblico e come mai sono bloccati da diversi mesi? A chi è stato dato il finanziamento pubblico e perché proprio a questa ditta e non alla mia?
A tutte queste domande ogni italiano avrà diritto ad avere una risposta, da un lato con la pubblicazione – sui siti degli enti pubblici – di informazioni sino ad oggi ritenute riservate (stipendi e benefits di chi esercita funzioni pubbliche), dall’altro con l’obbligo di fornire risposte scritte e motivate a richieste fatte dagli interessati che abbiano presentato una domanda di accesso agli atti amministrativi.
L’accesso agli atti sarà gratuito. Viene cancellato il silenzio rifiuto. Per cui, se la P.A. non risponde nei tempi di legge, ossia 30 giorni, il cittadino avrà diritto di visionare gli atti. Il rifiuto andrà invece posto per iscritto e, soprattutto, motivato, altrimenti il suo silenzio si considererà come assenso e, quindi, scatterà in automatico il diritto di accesso. Contro l’eventuale rifiuto all’accesso si potrà fare ricorso al Responsabile anti-corruzione o, negli enti locali, al difensore civico, evitando così la via più costosa del ricorso al Tar così come previsto dalla attuale legge.
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