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Il Consiglio di Stato ha stabilito legittimo che un comune introduca l’obbligo vaccinale per i bambini da 0 a 6 anni. Anche in primo grado il Tar di Trieste aveva affermato tale principio.

Il Consiglio si è pronunciato però in sede cautelare, con l’ordinanza n. 1662 dopo che la legittimità di tale obbligo era stata contestata da alcuni genitori sulla base del cosiddetto principio di precauzione, non avendo avuto dalle autorità sanitarie locali una completa informazione sul rapporto costi/benefici delle vaccinazioni (inclusa la possibilità di eseguire preventivi accertamenti sanitari per poter escludere il rischio di reazioni avverse).

Il Consiglio di Stato ha affermato pertanto l’ obbligo di vaccinazione che è coerente con il sistema normativo generale in materia sanitaria e con le esigenze di profilassi imposte dai cambiamenti in atto e non si pone pertanto il conflitto con i principi di precauzione (secondo cui in presenza di un’alternativa che presenti un rischio per la salute umana non dimostrato ma neppure smentito dal sapere scientifico, il decisore pubblico deve optare per la soluzione che neutralizzi o minimizzi il rischio) né con quello di proporzionalità.

In particolare, nell’ordinanza si rileva come il principio di precauzione, in questo caso, opera a tutela della salute pubblica ed in particolare della comunità in età prescolare, prevalendo sulle prerogative sottese alla responsabilità genitoriale.

Un conto però, è l’obbligatorietà del vaccino imposta dall’ente locale (che impone, in sostanza, a tutti gli enti comunali coinvolti di adoperarsi affinchè tutti i bambini siano vaccinati), e un conto è poi, la libera scelta da parte dei genitori, che la Cassazione ha più volte ribadito.

I principi confermati dalla Cassazione infatti sono i seguenti:

– non esiste sanzione né penale né amministrativa per i genitori che decidano di non vaccinare i figli;
– sono illegittime le misure coercitive indirette adottate da alcune ASL (sottrazione della potestà genitoriale, ricovero del bambino in istituto, o coercizione con l’intervento della forza pubblica;
Dal momento che esistono serie possibilità di effetti collaterali sulla salute del bambino, la scelta di vaccinare o no i figli spetta ai genitori, che devono dichiarare espressamente i motivi per cui intendono non sottoporre il figlio alla vaccinazione obbligatoria.

Il diritto di scelta è un diritto costituzionalmente garantito dall’articolo 32 della Costituzione, il quale al secondo comma afferma che: Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

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