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La sentenza della Corte d’Appello di Milano ha accolto il ricorso di oltre 3mila pendolari coordinati da Altroconsumo contro la società ferroviaria lombarda Trenord, partecipata da Trenitalia e dal gruppo Fnm (quotato in Borsa e a sua volta controllato con il 57% dalla Regione Lombardia).

Trenord dovrà così risarcire ora i viaggiatori con 100 euro a testa, per un esborso totale di 300mila euro, per i danni subiti nel 2012, a causa di un grave black out durante il cambio di un software avvenuto tra il 9 e il 10 dicembre.

Per una settimana in tutta la Lombardia andarono in tilt le programmazioni degli orari dei treni locali e i turni dei macchinisti, provocando notevoli disagi a tutti i passeggeri durante una settimana di gelo.

La sentenza

Le iscrizioni all’azione contro Trenord sono state ammesse in Tribunale il 3 marzo 2014. In primo grado il ricorso è stato rigettato, ma in secondo grado la decisione è arrivata. Secondo la Corte d’Appello di Milano «non v’è dubbio che Trenord abbia causato, per inefficienza nell’organizzazione, disservizi e disagi tali da coinvolgere migliaia di viaggiatori, in forma continuativa, per un periodo di tempo prolungato (dal 9 al 17 dicembre 2012), costringendoli a subire i ritardi prolungati, cancellazione di corse, trasbordi da un convoglio all’altro, modifiche di itinerari, condizioni di sovraffollamento dei convogli, senza neppure garantire forme di assistenza minime o diramare informazioni sui tempi di attesa o su eventuali percorsi alternativi».

Paolo Martinello, presidente di Altroconsumo, si dice molto soddisfatto: «per la prima volta in Italia una class action sfocia in un risultato tangibile e concreto, a beneficio di migliaia di pendolari vittime di gravi inefficienze nei servizi pubblici». Nessun commento da parte di Trenord.

La richiesta iniziale di Altroconsumo era tripla, pari al valore dell’abbonamento dei pendolari, mentre invece la Corte ha riconosciuto soltanto il danno «non patrimoniale». Inoltre i ricorsisti erano inizialmente più di 6mila, ma per la metà di loro è sopraggiunta la prescrizione, non essendosi affidati all’associazione dei consumatori che invece, per i propri associati, è riuscita a interrompere la prescrizione.

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