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L’importo spettante per l’assegno divorzile non viene calcolato (o almeno non più) in base al tenore di vita tenuto dai coniugi nel periodo in cui erano sposati, in quanto, il vincolo matrimoniale si interrompe, e quello più debole economicamente, salvo casi particolari, ha diritto all’assegno di mantenimento qualora non possa più permettersi di mantenersi da solo.

Infatti, in tal caso, può essere rilevata l’incapacità lavorativa, parziale o totale del soggetto ex coniuge. Ecco perché è possibile un eventuale aggravamento delle condizioni di salute che impediscano di lavorare, comportando un conseguente ricalcolo dell’assegno di mantenimento.

Il giudice che segue la causa di divorzio, può fissare l’importo dell’assegno divorzile in base:

– all’apporto dato dal coniuge nel concorrere alla formazione del patrimonio familiare e personale dell’altro;
– durata del matrimonio.

L’importo dell’assegno di divorzio così calcolato verrà poi indicizzato in base al costo della vita in modo tale da essere automaticamente aggiornato al valore effettivo della somma.

Se mutano le condizioni delle parti, può essere richiesta la revisione dell’assegno di mantenimento in modo tale che l’importo sia dignitosamente adeguato. Di solito il riferimento è legato ad un peggioramento delle condizioni economiche del coniuge obbligato ma che potrebbe anche accadere, appunto, che vi sia un aggravamento delle condizioni di salute di chi beneficia del trattamento. Chiaramente queste circostanze vanno provate. Se certificate potrebbero comportare una revisione dell’assegno divorzile, in senso peggiorativo o migliorativo a seconda del caso trattato.

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