La Legge 40 regola la procreazione assistita. Varata nel 2004 poi sottoposta a referendum nel 2005, fu normata con le linee guida per opera dell’allora ministro della Sanita’ Livia Turco.
Ebbene ora è stata modificata dietro sentenza della Corte Costituzionale. Proponiamo le sostanziali modifiche:
1. e’ permessa la diagnosi prima dell’impianto, mentre prima era vietata la diagnosi preimpianto non di tipo osservazionale sull’embrione da impiantare in utero.
2. c’è la possibilita’ di ricorrere a tecniche di procreazione assistita anche per coppie in cui l’uomo sia portatore di malattie.
Ma non è tutto. E’ stata sancita l’autonomia decisionale del medico sulla valutazione del numero di embrioni da impiantare che quindi non e’ piu’ circoscritto a tre.
Esiste poi, la possibilita’ di congelare gli embrioni prodotti ma non utilizzati per scelta medica.
Grazie a queste modifiche, la legge permette di accedere alla procreazione assistita in presenza di sterilita’ della coppia, quando questa sia composta da persone adulte, di sesso diverso, viventi ed in eta’ fertile.
Non e’ ammessa, invece, la tecnica eterologa con impiego di seme di persona estranea alla coppia.
Vietate, inoltre, le sperimentazioni sugli embrioni a meno che siano finalizzate alla sua tutela. Proebita anche qualsiasi manipoolazione che alteri il patrimonio genetico dell’embrione.
Riconosciuta anche l’obiezione di coscienza da parte del personale sanitario che lo deve dichiarare.
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