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Il Consiglio dei ministri contesta la normativa regionale sul suicidio medicalmente assistito: Palazzo Chigi richiama le competenze esclusive dello Stato e i limiti fissati dalla Consulta

Il Consiglio dei ministri ha deciso di impugnare davanti alla Corte costituzionale la legge sul fine vita approvata dall’Emilia-Romagna. La decisione è stata assunta nella riunione del 24 settembre e riguarda la legge regionale 28 luglio 2026, n. 10, dedicata alle modalità organizzative per l’attuazione delle sentenze della Corte costituzionale in materia di suicidio medicalmente assistito.

L’impugnazione è stata deliberata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione, che disciplina il ricorso del Governo contro le leggi regionali ritenute in contrasto con la Costituzione o con i limiti delle competenze legislative regionali.

La legge dell’Emilia-Romagna

La normativa regionale, intitolata “Modalità organizzative per l’attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 242/2019 e n. 135/2024 in materia di suicidio medicalmente assistito”, disciplina le procedure organizzative attraverso le quali il Servizio sanitario regionale deve dare attuazione al quadro delineato dalla giurisprudenza costituzionale.

La legge istituisce, tra l’altro, una Commissione di valutazione multidisciplinare permanente di Area Vasta, incaricata di verificare la sussistenza dei requisiti clinici e personali previsti per l’accesso alla procedura. La commissione comprende diverse professionalità sanitarie, tra cui medico palliativista, anestesista rianimatore, medico legale, psichiatra, medico specialista, farmacologo o farmacista, psicologo e infermiere.

La Regione aveva quindi impostato la propria normativa nell’ambito della potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute, richiamando espressamente l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Le contestazioni del Governo

Secondo quanto riferito da fonti di Palazzo Chigi, il Governo ritiene che la legge regionale presenti profili che inciderebbero su materie di competenza esclusiva statale.

In particolare, l’Esecutivo contesta il fatto che la normativa regionale demandi alle linee guida e alle disposizioni organizzative regionali la definizione di alcuni requisiti e aspetti della procedura, ritenendo che in questo modo vengano oltrepassati i limiti individuati dalla Corte costituzionale.

Nel ricorso vengono richiamati, secondo le fonti governative, gli articoli 2 e 32 della Costituzione, oltre all’articolo 117, secondo comma, lettera l), relativo alle materie di competenza esclusiva dello Stato, e al terzo comma dello stesso articolo 117, in materia di tutela della salute.

La parola passa ora alla Corte costituzionale, che dovrà valutare le questioni di legittimità sollevate dal Governo.

Il precedente della Toscana

La vicenda si inserisce in un quadro giuridico già affrontato dalla Consulta.

Nel dicembre 2025 la Corte costituzionale si era pronunciata sulla legge della Regione Toscana relativa alle modalità organizzative per l’attuazione delle precedenti sentenze sul suicidio medicalmente assistito. In quella decisione la Corte non aveva escluso in assoluto la possibilità per le Regioni di intervenire con una disciplina organizzativa e procedurale, ma aveva dichiarato illegittime alcune specifiche disposizioni della normativa toscana.

La stessa giurisprudenza costituzionale costituisce uno dei riferimenti richiamati dalla normativa emiliano-romagnola, che nasce proprio con l’obiettivo dichiarato di dare attuazione alle sentenze della Consulta.

La posizione della Regione

Dopo la decisione del Governo, il presidente dell’Emilia-Romagna Michele de Pascale ha criticato l’impugnazione, definendola uno “scontro politico” su aspetti che considera di dettaglio. Ha inoltre sottolineato il ruolo delle Regioni nell’organizzazione sanitaria e richiamato la mancanza, a livello nazionale, di una disciplina organica sul suicidio medicalmente assistito.

Le posizioni di Governo e Regione si confrontano dunque sul confine tra competenze statali e regionali, in un settore particolarmente delicato nel quale si intrecciano tutela della salute, autodeterminazione della persona, organizzazione dei servizi sanitari e diritto penale.

Ora la decisione spetta alla Consulta

L’impugnazione non chiude la questione, ma apre un nuovo passaggio davanti alla Corte costituzionale.

Sarà quindi la Consulta a stabilire se le disposizioni contenute nella legge regionale n. 10 del 2026 rispettino il riparto delle competenze previsto dalla Costituzione e i principi già affermati dalla propria giurisprudenza.

La vicenda conferma così la complessità del dibattito italiano sul fine vita e sul suicidio medicalmente assistito, tema sul quale il quadro normativo continua a essere definito dall’intreccio tra legislazione nazionale, interventi regionali e pronunce della Corte costituzionale.