Il vaccino è considerato dalle ‘norme primarie’ una misura ‘raccomandata’ ma ‘non obbligatoria’ e negli ambienti di lavoro. Questa rappresenta, una delle misure in grado di poter tutelare il singolo lavoratore ma anche la collettività (i terzi che transitano in ambiente di lavoro, le persone con cui essi vengono a contatto, loro stessi nella vita extra-lavorativa e i loro familiari, amici).
La normativa vigente, specifica che il datore di lavoro disponga di misure efficaci (“tecniche, organizzative e procedurali” e i dispositivi di protezione individuale) per eliminare, ridurre, contenere il rischio e alle quali il lavoratore deve adeguarsi.
Il datore di lavoro deve mettere in condizione il proprio dipendente, di potersi vaccinare, offrendo anche il vaccino, quale misura efficace contro il Covid-19, ma senza imporre un ‘Trattamento Sanitario Obbligatorio’, in quanto non previsto dalla legge, e neanche dal d.lgs.81/08.
I locali dell’azienda devono essere attrezzati, idonei per poter effettuare tale trattamento preventivo e sanitario. Devono, pertanto, possedere, i requisiti necessari, minimi e di carattere igienico sanitario (ambiente sterile, idonee sale di attesa per verificare impatto e evitare assembramenti, ecc.); e logistici, per approvvigionamento, trasporto, stoccaggio dei vaccini. Che devono essere preparati ed inoculati da mani esperte. Un’ambulanza e/o un pronto soccorso a breve distanza dal luogo di lavoro o dal sito in cui si effettuano le vaccinazioni. Il Medico Competente deve inoltre concordare sia con il datore di lavoro sia con i dirigenti e i preposti l’organizzazione delle sedute vaccinali, in modo tale da non lasciare sguarnito alcun reparto lavorativo in caso del possibile malessere temporaneo dei lavoratori causato dalle dosi del vaccino e organizzare e seguire tutti gli aspetti “burocratici”.
La vaccinazione anti-Covid19 potrebbe essere pertanto, effettuata a seguito di precisi e previ accordi intercorsi tra Medici Competenti e a titolo facoltativo; senza alcuna pressione né verso i Medici Competenti né verso i lavoratori; nessuno di questi deve subire ritorsioni in caso di mancata adesione alla proposta aziendale.
Il Medico Competente non è un “pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio” ma un libero professionista, un consulente del datore di lavoro, con precise e inderogabili responsabilità e obblighi in merito alla sorveglianza sanitaria (visite mediche periodiche, visite a richiesta, visite preventive e, specie in questo periodo, visite a ‘lavoratori fragili’).
Va valutata, quindi e con grandissima attenzione, l’opportunità di poter affidare al Medico Competente questo compito in relazione alla sua esperienza nel settore e soprattutto alle sue capacità (conoscenze e abilità) di intervento in caso di reazioni avverse al vaccino. Inoltre, si ritiene opportuno che il Medico Competente – qualora accetti di effettuare questa prestazione – si tuteli con uno ‘scudo legale’, un’assicurazione che contempli espressamente una specifica tutela in caso di danno da vaccino a carico di un lavoratore.
Aspetti giuridici aperti e controversi: il lavoratore che rifiuta di vaccinarsi – I recenti decessi in relazione alle dosi somministrate di AstraZeneca e, pur con le dovute successive smentite, hanno avuto un effetto controproducente sulle persone, molti cittadini e lavoratori manifestano ancora maggiore paura a vaccinarsi. Un’azione capillare del Servizio Sanitario Pubblico e dei professionisti che si occupano della problematica devono essere indirizzati alla comunicazione trasparente e ad invogliare le persone a vaccinarsi.
Photo Credits Unasf Conflavoro PMI