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Che cos’è il consenso informato

In conformità con quanto previsto dalla Carta Costituzionale (Art. 13 e 3, comma 2) tutti i trattamenti medici sono volontari. Fanno eccezione gli interventi previsti per legge, quando ricorrano gli estremi di necessità e quando il paziente non possa prestare il necessario consenso a causa di sue particolari condizioni soggettive.
Il consenso informato è l’espressione dell’accettazione volontaria (o del rifiuto) da parte dell’interessato a un trattamento proposto dal medico. È l’unica manifestazione di volontà che autorizza un qualsiasi atto medico. Può essere revocato in qualsiasi momento.
Il consenso è valido solo se il paziente riceve da parte del medico una informazione completa, professionale e dettagliata.
Il paziente deve essere messo in condizione di capire e quindi di accettare o rifiutare un trattamento. Compito del medico è anche quello di accertarsi di essere stato capito dal paziente.

Quando è richiesto il consenso informato

Il consenso deve essere richiesto prima dell’esecuzione del trattamento proposto.
I processi che richiedono esplicitamente il consenso informato sono i seguenti:

• Trattamento sanitario, diagnostico, terapeutico e chirurgico
• Sperimentazioni cliniche (D.L. 24 giugno 2003, n. 211)
• Trattamento dei dati personali (D.L. 30 giugno 2003, n. 196)

A chi spetta acquisire il consenso

Il consenso del paziente deve esser acquisito dal medico che deve seguire l’attività medica. Nel caso in cui l’intervento venga eseguito da una equipe, la raccolta del consenso spetta al responsabile dell’équipe.

Chi acconsente

Il consenso deve essere rilasciato dal diretto interessato. Si tratta di una manifestazione di volontà personale, che in situazioni normali non può essere delegata ad altri. La persona alla quale viene richiesto deve avere capacità di intendere e di volere. In caso contrario, il consenso deve essere richiesto al rappresentante legale (tutore o curatore).
Nel caso di un minorenne, il consenso è rilasciato da chi ne esercita la potestà (genitori o tutore legalmente designato).

Il consenso informato scritto in chirurgia Plastica a finalità Estetica

Il consenso scritto deve contenere:

• descrizione dell’intervento medico
• eventuali alternative
• spiegazione dei rischi prevedibili derivanti dall’esecuzione o meno della prestazione prevista
• illustrazioni delle tecniche e degli eventuali materiali da utilizzare
• descrizione dei benefici
• descrizione dei rischi derivanti da eventuali e potenziali complicazioni
• obbligazioni di mezzi
• obbligazioni di risultato
• contenuto completo, adeguato effettivo e corretto

Il paziente deve dichiarare di avere ricevuto le dovute informazione e di acconsentire alla specifica prestazione sanitaria.
Il documento deve essere sottoscritto sia dal medico sia dal paziente.

Considerazioni conclusive

Il trattamento sanitario estetico è finalizzato a conseguire miglioramenti estetici, per queste ragioni è legittimo che il paziente si attende quello specifico risultato in vista del quale ha deciso di sottoporsi al trattamento; oltre ad essere espressamente prevista l’essenzialità di una informazione dettagliata da parte dei chirurghi sui possibili esiti di un intervento migliorativo.

Il consenso informato è un atto etico che rispetta l’autodeterminazione del cittadino. “ Solo la completezza e intelligibilità delle dichiarazioni contenute nel modulo (consenso informato) sottoscritto dal paziente che abbia capacità di agire , comprovano di per sé l’ adempimento dell’obbligo di informazione da parte del medico .” – Tribunale di Milano febbraio 2005 .

Il processo di partecipazione attiva del paziente alla decisione medica richiede modifiche comportamentali e culturali volte a trasformare un impersonale questionario amministrativo per la raccolta del consenso nell’espressione di un vero e proprio rapporto di fiducia tra le varie parti interessate.

Per il cittadino, firmare un consenso significa decidere con libertà e consapevolezza se sottoporsi o meno al trattamento proposto, avendo ben capito la diagnosi, gli scopi del trattamento, gli eventuali rischi associati e le possibilità alternative.

Per il medico, si tratta di dedicare tempo e corretta attenzione al paziente, fornendogli tutte le informazioni necessarie per aiutarlo nella sua scelta assicurandosi, prima di chiedergli la firma e di apportare la propria, di essere stato veramente capito.

Il corretto adempimento dell’obbligo di informazione appare essere l’unico vero strumento previsto dalla normativa in vigore idonea ad escludere la responsabilità del medico nell’ipotesi di mancato conseguimento del risultato atteso.

E’ difficile immaginare che il medico ignori le basi giuridiche ed etiche e l’importanza di questo procedimento, mentre ancora oggi molti cittadini si trovano a dover affrontare una situazione inusuale ed imprevista, che interviene spesso in un momento o condizione personale particolarmente critici.

E’ giusto quindi attendersi che il medico si senta coinvolto e partecipe in quanto attore principale del cambiamento, non solo per le eventuali implicazioni legali, ma perché sta a lui dare realizzazione concreta a questo diritto del paziente.

a cura di
Dr. Alberto M. Capretti
Specialista Chirurgia Plastica
C.T.U. del Tribunale di Milano

Bibliografia
M. De Luca, A. Galione, S. Maccioni, Responsabilità professionale e malpractice, Vademecum per il medico, 2006 Il Sole 24 ORE SpA

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