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unioni civili legge italia

La LEGGE sul riconoscimento delle coppie omosessuali in Italia è divenuta realtà. Il ddl Cirinnà, che il 25 febbraio scorso era stato approvato dal Senato, con il sì della Camera entrerà in vigore definitivamente anche nel nostro ordinamento costituzionale.

L’iter parlamentare però, non è stato privo di ostacoli, tanto che in Senato dal maxiemendamento, presentato dal governo e passato con voto di fiducia, è stata stralciata una parte sulla «stepchild adoption», l’adozione del figlio del partner, su cui puntava molto il partito democratico.

Eliminati anche alcuni rimandi al Codice civile sul matrimonio come l’obbligo di fedeltà.

Richiamati invece gli articoli 2 e 3 della Carta sulle ‘formazioni sociali’ e sull’uguaglianza fra cittadini. Le principali differenze rispetto al matrimonio fra etero sono: non c’è previsione esplicita sull’adozione del figlio del partner, non c’è l’obbligo di fedeltà, non ci sono sanzioni per mancata ottemperanza agli obblighi, c’è minor rigore per quanto riguarda la separazione (prevista la decisione unilaterale).

Con il ‘Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze’ vengono introdotti anche due istituti diversi per le coppie omosessuali e per le coppie di fatto etero.

Per le prime ci sono le unioni civili, che prevedono una serie di diritti e doveri molto forti che le avvicinano molto a quelle che sono le regole del matrimonio, tra cui la reversibilità della pensione. Per le coppie di fatto etero (che diventano tali semplicemente presentando agli uffici comunali la dichiarazione anagrafica) nascono invece le convivenze, con obblighi reciproci.

Tutte le coppie (quindi anche quelle omosessuali che non abbiano contratto l’unione civile, ma siano solo conviventi di fatto) potranno quindi stipulare contratti di convivenza davanti a un notaio, al fine di disciplinare anche gli aspetti più delicati riguardanti il piano patrimoniale.

D’ora in poi anche le coppie omosessuali potranno essere riconosciute come coppie davanti alla legge e alla società.

L’unione civile è istituita pertanto come «specifica formazione sociale» tra due persone maggiorenni dello stesso sesso mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni.

Gli atti dell’unione, indicanti i dati anagrafici, il regime patrimoniale e la residenza vengono registrati nell’archivio dello stato civile. Il regime ordinario è la comunione dei beni, a meno che le parti pattuiscano una diversa convenzione patrimoniale.

Non possibile l’adozione dei figli da parte del proprio compagno o compagna (la cosiddetta stepchild adoption)

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