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A causa dell’emergenza da coronavirus è possibile congelare le rate del mutuo della prima casa.

Durata della moratoria
La sospensione del pagamento delle rate del mutuo per i lavoratori in cig può essere concessa per durata massima complessiva non superiore a 6, 12 o 18 mesi a seconda dei casi:

a) 6 mesi, se la sospensione o la riduzione orario del lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni lavorativi consecutivi;

b) 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 e 302 giorni lavorativi consecutivi;

c) 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore di 303 giorni lavorativi consecutivi.

Ferma restando la durata massima complessiva di 18 mesi, viene poi specificato che la sospensione può essere reiterata, anche per periodi non continuativi, entro i limiti della dotazione del Fondo.

Interessi

Il decreto del Mef prevede che il Fondo sopporti il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione. Lo fa su richiesta del mutuatario che inoltra richiesta tramite la banca che eroga il mutuo steso.

Domanda
Per ottenere la sospensione del mutuo, il cittadino in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al Fondo deve presentare la domanda alla banca che ha concesso il mutuo e che è tenuta a sospenderlo dietro presentazione della documentazione necessaria. Per quest’ultima occorre fare riferimento alla modulistica che è stata aggiornata e semplificata rispetto alla precedente ed è disponibile da oggi lunedì 30 marzo sul sito internet del Ministero dell’Economia e delle finanze.

Documenti da produrre
Per avere accesso al Fondo alla richiesta da presentare alla banca occorre allegare copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito, o la richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno del reddito, o la dichiarazione del datore di lavoro, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la sospensione e/o riduzione dell’orario di lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore, con l’indicazione del periodo di sospensione e della percentuale di riduzione dell’orario di lavoro.

Non serve Isee
Non è più richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee).

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